Stabilisce il metodo per l'esecuzione della prova di cessione globale cui devono essere sottoposti gli oggetti di materia plastica destinati a venire in contatto con gli alimenti nelle condizioni di prova scelte in relazione alle temperature e ai tempi di contatto effettivamente raggiunti da materia plastica e alimento. La materia x concernente le materie plastiche a contatto con gli alimenti e' regolata dalla legge 30 aprile 1962 n. 283. art. 11 e dai decreti del ministero della sanita': 21 marzo 1973 - gazzetta ufficiale supplemento ordinario n. 104 del 20 aprile 1973; 3 agosto 1974 - gazzetta ufficiale n. 227 del 31 agosto 1974, pag. 5753; 19 novembre 1974 - gazzetta ufficiale n. 319 del 6 dicembre 1974, pag. 8496; 13 settembre 1975 - gazzetta ufficiale n. 272 del 13 ottobre 1975, pag. 7237 relativi alla disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale. La scelta delle condizioni di prova deve essere fatta in relazione alla temperatura di contatto raggiunta effettivamente sia dalla materia plastica, sia dall' alimento o in relazione alla durata del contatto. La scelta tra i liquidi convenzionali di prova simulanti gli alimenti (indicati nel seguito come liquidi simulanti) deve essere fatta in relazione alla classe cui appartiene l'alimento considerato. Apparecchiatura. Cella maturi. Reagenti. Procedimenti. Espressione dei risultati.